osservatorino.it                                                     sezione giurisprudenza  piemontese

TRIBUNALE DI BIELLA, 9 febbraio 2010, n. 2535/09 R.G., RAVA, avv.ti Rosso, Chiappo – avv.ti Solivo.

INAMMISSIBILITA' RITO SOMMARIO: RICONVENZIONALE E CONNESSIONE “FORTE” 

Domanda attorea ex art. 702 bis c.p.c. - Domanda riconvenzionale del convenuto - Competenza tribunale in composizione collegiale - Connessione per pregiudizialita' - Competenza collegio - Inammissibilita' rito sommario. 

Si segnala l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Biella ex articolo 702 ter  secondo comma c.p.c. che dichiara l’esclusione del cumulo processuale per effetto dell’estensione dell’inammissibilità delle riconvenzionali proposte da parte convenuta (declaratoria di nullità del testamento per incapacità naturale del de cuius o azione di riduzione per lesione di legittima) che rientrano nella competenza del Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’articolo 50 bis primo comma n. 6 c.p.c. anche alla domanda attorea (volta ad ottenere il rilascio dell’immobile legato ex articolo 649 c.c.) per il vincolo di connessione per pregiudizialità che determina l’attrazione alla competenza del Collegio anche della domanda principale ai sensi degli articoli  34,  36 e  274 bis secondo comma c.p.c.

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