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TRIBUNALE DI TORINO, 11 febbraio 2010 (TASSONE)  

REQUISITO DELLA SOMMARIA ISTRUZIONE AGLI EFFETTI DELL'ART.  702 ter c.p.c. 

Procedimento sommario ex art. 702 ss. c.p.c. –  Condizioni – Requisito della «istruzione sommaria» – Oggetto della domanda – Irrilevanza.

L’ordinanza, nel decidere la causa ai sensi dell’art. 702 ss. c.p.c., enuncia il principio secondo cui “la non sommarietà dell’istruzione debba valutarsi non tanto con riferimento all’oggetto della domanda, quanto, piuttosto, in relazione alle prove necessarie per la decisione sulla base delle difese assunte dalle parti”. Il Tribunale attinge espressamente la massima da Trib. Mondovì, ord., 16 novembre 2009 (inedita, ma v., per la medesima enunciazione, Trib. Mondovì, ord., 12 novembre 2009, in www.ilcaso.it).
Nella fattispecie, la causa aveva ad oggetto l’accertamento della legittima esclusione di socio di cooperativa edilizia e la conseguente condanna del socio escluso al rilascio dell’immobile che la cooperativa gli aveva assegnato; ma era interamente documentale e si svolgeva nella contumacia della parte convenuta.

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