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sezione giurisprudenza piemontese |
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TRIBUNALE DI TORINO, 11 febbraio 2010 (TASSONE) REQUISITO DELLA SOMMARIA ISTRUZIONE AGLI EFFETTI DELL'ART. 702 ter c.p.c. Procedimento sommario ex art. 702 ss. c.p.c. – Condizioni – Requisito della «istruzione sommaria» – Oggetto della domanda – Irrilevanza.
L’ordinanza,
nel decidere la causa ai sensi dell’art. 702 ss. c.p.c., enuncia il
principio secondo cui “la non sommarietà dell’istruzione debba
valutarsi non tanto con riferimento all’oggetto della domanda, quanto,
piuttosto, in relazione alle prove necessarie per la decisione sulla
base delle difese assunte dalle parti”. Il Tribunale attinge
espressamente la massima da Trib. Mondovì, ord., 16 novembre 2009
(inedita, ma v., per la medesima enunciazione, Trib. Mondovì, ord., 12
novembre 2009, in www.ilcaso.it).
(Testo integrale in formato .pdf)
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