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TRIBUNALE DI TORINO, Sez. I, ord., 11 ottobre 2010 – dr. Liberati

RIMESSIONE IN TERMINI EX ART. 153 c.p.c. - CAUSA NON IMPUTABILE - MUTAMENTO DI INDIRIZZO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE - RILEVANZA.

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - CITAZIONE A COMPARIRE NEI TERMINI ORDINARI EX ART. 163 C.P.C. - COSTITUZIONE ENTRO 10 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA CITAZIONE.

La condotta processuale della parte, tempestiva secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, non può essere causa di preclusione se risulta tardiva in base a un nuovo indirizzo, successivo o di poco anteriore al compimento dell’atto; e giustifica la rimessione in termini da disporsi anche d’ufficio.

Va rimesso in termini l’opponente a decreto ingiuntivo che, fondandosi su una consolidata giurisprudenza sugli artt. 645, 647 e 165 c.p.c., solo di recente contraddetta da una sentenza delle Sezioni unite (19246/2010), si è costituita in giudizio entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di citazione, anziché nel termine dimidiato di 5 giorni.

L’ordinanza in epigrafe prende posizione sugli effetti di Cass., Sez. un., 9 settembre 2010, n. 19246, che, con un mutamento di indirizzo sui termini per la costituzione in giudizio dell’opponente a decreto ingiuntivo, ha sollevato un ampio dibattito sulla sorte dei processi instaurati prima che gli operatori avessero il tempo di conoscerla.
Secondo l’indirizzo finora seguito, il termine di costituzione in giudizio va dimezzato soltanto se l’opponente si avvale della prerogativa accordatagli dall’art. 645 c.p.c., di ridurre fino alla metà il termine di comparizione; mentre rimane fermo il termine ordinario previsto dall’art. 165 c.p.c. (di 10 giorni dalla notifica della citazione) se la prima udienza è fissata nel rispetto del termini ordinari dell’art. 163 bis c.p.c. Ora le Sezioni unite sostengono, invece, che la dimidiazione del termine opera in ogni caso; per cui l’opponente, se pure concede al convenuto un termine non minore di quello ordinario previsto dall’art. 163 bis c.p.c., ha comunque l’onere di costituirsi entro 5 giorni dalla notifica dell’atto di citazione. E’ appena il caso di ricordare che la questione assume notevole rilevanza pratica, perché – contrariamente a quanto prevede l’art. 171 c.p.c. per il processo ordinario – la tardiva costituzione dell’opponente osta alla prosecuzione del giudizio, determinando il consolidamento del decreto ingiuntivo opposto.
Buona parte della giurisprudenza di merito si è mostrata sensibile alle gravi ricadute sull’opponente del révirement delle Sezioni unite: ha così elaborato varie «strategie ermeneutiche» volte a salvare l’opponente che si è uniformato al vecchio orientamento prima di poter utilmente conoscere quello nuovo. Fra le «tecniche di salvataggio» più praticate vi è la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., su cui è caduta pure la scelta del tribunale di Torino; e che – pur sollevando vari problemi, primo fra tutti l’allargamento del concetto di «causa non imputabile» ai mutamenti di giurisprudenza – appare tutto sommato la più adatta alla soluzione del caso.

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