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TRIBUNALE DI TORINO, Sez. I,
ord., 11 ottobre 2010 – dr. Liberati
RIMESSIONE
IN TERMINI EX ART. 153 c.p.c. - CAUSA NON IMPUTABILE - MUTAMENTO DI
INDIRIZZO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE - RILEVANZA.
OPPOSIZIONE
A DECRETO INGIUNTIVO - CITAZIONE A COMPARIRE NEI TERMINI ORDINARI EX
ART. 163 C.P.C. - COSTITUZIONE ENTRO 10 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA
CITAZIONE.
La condotta processuale della parte, tempestiva secondo una
consolidata giurisprudenza di legittimità, non può essere causa di
preclusione se risulta tardiva in base a un nuovo indirizzo, successivo
o di poco anteriore al compimento dell’atto; e giustifica la rimessione
in termini da disporsi anche d’ufficio.
Va rimesso in termini l’opponente a decreto ingiuntivo che,
fondandosi su una consolidata giurisprudenza sugli artt. 645, 647 e 165
c.p.c., solo di recente contraddetta da una sentenza delle Sezioni
unite (19246/2010), si è costituita in giudizio entro 10 giorni dalla
notifica dell’atto di citazione, anziché nel termine dimidiato di 5
giorni.
L’ordinanza
in epigrafe prende posizione sugli effetti di Cass., Sez. un., 9
settembre 2010, n. 19246, che, con un mutamento di indirizzo sui
termini per la costituzione in giudizio dell’opponente a decreto
ingiuntivo, ha sollevato un ampio dibattito sulla sorte dei processi
instaurati prima che gli operatori avessero il tempo di conoscerla. Secondo
l’indirizzo finora seguito, il termine di costituzione in giudizio va
dimezzato soltanto se l’opponente si avvale della prerogativa
accordatagli dall’art. 645 c.p.c., di ridurre fino alla metà il termine
di comparizione; mentre rimane fermo il termine ordinario previsto
dall’art. 165 c.p.c. (di 10 giorni dalla notifica della citazione) se
la prima udienza è fissata nel rispetto del termini ordinari dell’art.
163 bis c.p.c. Ora le Sezioni unite sostengono, invece, che la
dimidiazione del termine opera in ogni caso; per cui l’opponente, se
pure concede al convenuto un termine non minore di quello ordinario
previsto dall’art. 163 bis c.p.c., ha comunque l’onere di costituirsi
entro 5 giorni dalla notifica dell’atto di citazione. E’ appena il caso
di ricordare che la questione assume notevole rilevanza pratica, perché
– contrariamente a quanto prevede l’art. 171 c.p.c. per il processo
ordinario – la tardiva costituzione dell’opponente osta alla
prosecuzione del giudizio, determinando il consolidamento del decreto
ingiuntivo opposto. Buona parte della giurisprudenza di merito si
è mostrata sensibile alle gravi ricadute sull’opponente del révirement
delle Sezioni unite: ha così elaborato varie «strategie ermeneutiche»
volte a salvare l’opponente che si è uniformato al vecchio orientamento
prima di poter utilmente conoscere quello nuovo. Fra le «tecniche di
salvataggio» più praticate vi è la rimessione in termini ex art. 153
c.p.c., su cui è caduta pure la scelta del tribunale di Torino; e che –
pur sollevando vari problemi, primo fra tutti l’allargamento del
concetto di «causa non imputabile» ai mutamenti di giurisprudenza –
appare tutto sommato la più adatta alla soluzione del caso.
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